Anche nel caso dell’impresa individuale e di una società di persone che possiede o detiene un immobile ad uso residenziale è applicabile la detrazione per le ristrutturazioni alla condizione che l’immobile non costituisca né bene strumentale né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima.
Si tratta delle cosidette “abitazioni – patrimonio” che partecipano alla determinazione del reddito secondo le disposizioni dei redditi fondiari.
Nelle società il beneficio va ripartito in base alle percentuali di divisione degli utili.