Nella compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, viene inserita un’apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
La copia dell'Ape deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 a 18.000 euro.
Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari l’omessa dichiarazione comporta a carico delle parti il pagamento in solido e in quote uguali di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione si riduce della alla metà.
In sede di conversione del decreto, è stato aggiunto che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.