Dal punto di vista fiscale le perdite su crediti sono deducibili, come disposto dall’art. 101, comma 5, TUIR, se risultano da elementi certi e precisi e sono definitive.
A tale proposito si rammenta che per effetto dell’integrazione apportata al citato comma 5 ad opera del DL n. 83/2012, gli “elementi certi e precisi”, sussistono, in ogni caso, qualora:
- il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- il credito è cancellato dal bilancio.
In ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Le perdite su crediti devono essere preliminarmente imputate al fondo fiscalmente riconosciuto e dedotte limitatamente alla parte che non trova copertura nello stesso.
Per individuare la perdita deducibile è necessario avere riguardo a quanto disposto dall’art. 106, commi 2 e 5, TUIR e pertanto nel limite della parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Qualora, dopo la rilevazione della perdita, sia incassata una somma superiore rispetto al credito residuo ovvero siano effettuate riprese di valore dello stesso, si determina una sopravvenienza attiva tassabile.