Botta e risposta

giovedì 26 marzo 2015

Credito di imposta per riacquisto prima casa

Il credito di imposta spetta a coloro che hanno ceduto l’abitazione acquistata con i benefici prima casa per riacquistarne, entro un anno, un’altra avente i requisiti per fruire delle stesse agevolazioni (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998). Il bonus è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta per il primo acquisto agevolato e, non può, in ogni caso, essere superiore all’imposta per il secondo acquisto. Può essere portato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina. Alternativamente, può essere scomputato, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. O, ancora, può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alle dichiarazioni da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto. Infine, può essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (codice tributo 6602). Per espressa disposizione normativa, non può dare luogo a rimborsi.

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