Credito d’imposta del 10% per contribuenti sprovvisti di forza lavoro .
Il comma 21 della L. di stabilità 2015 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, (dal 2015 per i soggetti solari), per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda, determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP.
Tale credito d’imposta IRAP genera una sopravvenienza attiva tassabile.
Il credito sconta l’ imposta, rappresentando una sopravvenienza attiva che, in quanto tale, risulta rilevante (ex art. 88 del Tuir), dato che non è disposto diversamente.
Viceversa per i i lavoratori autonomi non rileva la sopravvenienza, in quanto gli artt.53 e 54 del Tuir non contemplano tali proventi come facenti parte della base imponibile