Il contribuente che si avvale del regime dei “minimi” non può dedurre le quote versate degli importi pagati per il riscatto di laurea, a meno che non possieda altri redditi diversi da quello relativo all’attività con la partita IVA; infatti dai costi dell’attività è consentito dedurre solo i contributi versati in ottemperanza di un obbligo di legge relativi all'iscrizione a una gestione previdenziale o di cassa.