Secondo l'interpretazione della giurisprudenza è un contratto di cessione con posa in opera quello avente a oggetto la cessione di un bene che ha una sua specifica destinazione d’uso ancor prima della posa in opera (per esempio: cessione di porte, finestre, radiatori, scaldacqua, caldaie per impianti a gas ecc.) a cura del soggetto cedente.
Costituiscono quindi una prestazione accessoria e strumentale, il montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio ecc. necessaria a rendere il bene idoneo a essere utilizzato dal soggetto acquirente per la funzione per la quale è stato prodotto.
La Commissione Tributaria Centrale ha confermato la natura dei contratti di cessione anche di quelli che prevedono “la fornitura con semplice posa in opera di normali prodotti che richiedono, per loro natura, l’esecuzione di opere murarie , che pertanto assume carattere di mera assistenza, per aprire e chiudere tracce, fori, sostegni al fine di consentire alla ditta fornitrice la “posa in opera” dell’impianto tipo, prodotto in fabbrica o disponibile in negozio ...”.
Secondo la Corte di Cassazione per individuare, nel settore edilizio,le ipotesi riconducibili alla cessione con posa in opera e quelle riconducibili al contratto di appalto, si può fare riferimento all’attività del soggetto che fornisce i beni: nel caso in cui oggetto dell’ordinaria attività di tale soggetto è la produzione o il commercio di beni, l’eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non modifica il contratto di vendita in un contratto di appalto.