Quando l’ufficio rileva chiare e consistenti incongruenze sulle operazioni effettuate dal contribuente è quest’ultimo che deve “dissipare” ogni dubbio e convincere il Fisco
In tema di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può liberamente superare le risultanze documentali, contrapponendo a esse circostanze ed elementi di fatto comprovanti la fittizietà delle operazioni e, in tal caso, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle stesse si sposta nuovamente a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi a opporre la documentazione formale, ma dovrà, a sua volta, allegare elementi di prova in grado di dimostrarne la loro effettiva esistenza.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 17301 dello scorso 30 luglio che, confermando un orientamento consolidato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate