Il coniuge legalmente ed effettivamente separato può rientrare tra gli "altri familiari" fiscalmente a carico , sempre che possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A tal proposito, si ricorda che gli assegni periodici (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, si considerano redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i, del Tuir) e partecipano alla determinazione del reddito complessivo cui far riferimento per essere considerati a carico