Botta e risposta

martedì 02 dicembre 2014

Comunicazione dati relativi ai beni ai soci - Sanzioni

Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci / familiari l’art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione, dovuta in solido, ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, da € 258 a € 2.065. È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore. In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilità dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo all’utilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di € 258). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo “8911”. In caso di mancata regolarizzazione, qualora la violazione sia constatata dall’Ufficio, la sanzione può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, con la riduzione della stessa ad 1/3.

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