Botta e risposta

martedì 29 settembre 2015

Comunicazione clienti – fornitori con dati non esatti

Come previsto dall’art. 21, comma 1, DL n. 78/2010, all’omessa / tardiva presentazione ovvero all’invio con dati falsi / incompleti della comunicazione è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. È comunque possibile regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n 472/97 (entro 90 giorni, 1 anno, 2 anni, ecc.). In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dall’omissione / errore (20.4.2016) con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di 258), tramite il mod. F24 (codice tributo “8911”).

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