I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti di imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni, per importi superiori a 15.000 euro, devono chiedere il visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ma questo non deve essere preventivo (art. 1 co. 574 della L. 147/2013).
Per questa ragione, è possibile sostenere che, se il contribuente compensa in assenza di visto, l'irregolarità possa essere sanata presentando una dichiarazione integrativa munita di visto, e, eventualmente, pagando la sanzione da dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97) ridotta per effetto del ravvedimento operoso.
Non sembra operare la sanzione del 30% da omesso versamento, siccome la compensazione è regolare, essendo il visto stato apposto nella dichiarazione, ancorchè tardivamente e mediante integrativa.
Di contro, il problema non dovrebbe porsi per l'IVA, siccome il visto deve essere preventivo (artt. 10 del DL 78/2009 e 17 del DLgs. 241/97), e, per la menzionata ragione, sono "scartati" i modelli F24 contenenti compensazioni in assenza di previa trasmissione della dichiarazione comprensiva di visto (provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2009).