Se la dichiarazione annuale chiude con un credito a favore del contribuente, fino all'importo di 5mila euro, tale credito è liberamente utilizzabile in compensazione fin dal primo giorno dell'anno successivo a quello a cui esso si riferisce.
Per la parte di credito superiore a 5mila euro, la compensazione è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione Iva annuale che deve essere, altresì, munita di visto di conformità, rilasciato da uno dei soggetti indicati nell'articolo 35, del decreto legislativo n. 241 del 1997, se il credito che si vuole utilizzare è superiore a euro 15 mila.
Se il contribuente è soggetto al controllo contabile (articolo 2409-bis del Codice civile), il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo stesso oltre che dal rappresentante legale.