Botta e risposta

mercoledì 22 ottobre 2014

Compensazione dei crediti verso la P.A. con i ruoli.

Come noto l’art. 28-quater, DPR n. 602/73 prevede, dal 2011, la possibilità per le imprese /lavoratori autonomi di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con il Decreto 24.9.2014, pubblicato sulla G.U. 10.10.2014, n. 236, il MEF ha stabilito che nel 2014 le imprese / lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato (Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, loro consorzi e associazioni, SSN, ecc.), non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono compensare detti crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014. La compensazione è tuttavia ammessa soltanto se la somma iscritta a ruolo è pari o inferiore al credito vantato. In altre parole, quindi, è consentito l’utilizzo del credito verso la Pubblica Amministrazione solo se con lo stesso è possibile pagare interamente le somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve provvedere ad acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai DDMM 22.5.2012 e 25.6.2012. Si ricorda che è data la possibilità di compensare i crediti certificati con le somme da accertamento dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, ecc.).

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