In base a quanto previsto dall’art. 39, comma 3, DPR n. 633/72: le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del DM adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 82/2005;
le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Se il destinatario della fattura non “accetta” la fattura come elettronica, può materializzare il documento mediante la stampa. A seguito della stampa e della connessa conservazione cartacea della fattura il destinatario manifesta, tramite comportamento concludente, la volontà di non accettare la fattura “elettronica”.
In tal caso l’Agenzia precisa che la stampa della fattura rappresenta copia analogica del documento informatico ex art. 23, D.Lgs. n. 82/2005.
Va evidenziato che ai sensi del citato art. 23 la copia analogica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale. In ogni modo, la copia / estratto su supporto analogico del documento informatico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007 è obbligatorio conservare le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, sia per l’emittente che per il destinatario delle stesse.
Si rammenta che l’art. 25, DL n. 66/2014 ha anticipato la decorrenza al 31.3.2015 (anziché al 6.6) dell’obbligo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.) e per le Amministrazioni locali.
Preme sottolineare che, come disposto recentemente dal DM 17.6.2014, che ha sostituito il DM 23.1.2004, è stato eliminato il previgente termine quindicinale entro cui effettuare la conservazione elettronica delle fattura emesse. Il predetto termine è stato sostituito con il rinvio a quanto previsto dall’art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94 e pertanto il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.