La cessione ad un privato di un immobile strumentale (cat. C/1) effettuata da un’impresa che ha realizzato sullo stesso lavori di ristrutturazione ex art. 31, Legge n. 457/78 è soggetta ad IVA al 10%.
Va infatti evidenziato che la cessione in esame rientra nella previsione contenuta nell’art .10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72 in base alla quale sono imponibili le cessioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni “effettuate … dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del T.U. dell’edilizia ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento”. In merito all’aliquota applicabile, è prevista l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) …”, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato tali interventi, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile.