Il trasferimento di volumetria è un contratto mediante il quale il proprietario di un fondo, cui compete una determinata cubatura, trasferisce a titolo oneroso (in tutto o in parte), come diritto a se stante la facoltà di costruire ad altro soggetto il quale potrà utilizzarla a beneficio del proprio fondo; in tal modo, nei limiti di volumetria previsti dal piano regolatore, la cubatura di un’area edificabile può essere utilizzata in relazione ad un altro suolo.
Solitamente, anche se non esiste una formulazione standard, detto contratto si compone di un primo accordo di natura privatistica fra i proprietari dei terreni e di un successivo provvedimento della Pubblica Amministrazione con cui viene autorizzata, al cessionario, la realizzazione di un fabbricato di cubatura maggiorata la cui misura risulti pari a quella di cui si è spogliato il cedente.
Sul punto, l’art. 5 del DL 70/2011, nell’introdurre disposizioni volte a regolamentare il "contratto di cessione di cubatura", ha esteso allo stesso l'obbligatorietà dell'istituto della trascrizione (per tutelare formalmente sia la posizione dei contraenti che quella dei terzi). Pertanto, ai sensi dell’art. 2657 c.c., per la stipula di tali contratti è oggi richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.