Botta e risposta

venerdì 28 novembre 2014

Cessione di fabbricati strumentali in reverse charge

Sono strumentali per natura gli immobili che, per le loro caratteristiche, non possono essere utilizzati diversamente senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato (articolo 43, comma 2, del Tuir). Le operazioni di cessione di immobili strumentali sono esenti dall’Iva (articolo 10, comma 1, n. 8-ter, del Dpr 633/1972), ad eccezione di quelle effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e delle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all’applicazione dell’imposta, alle cessioni di fabbricati strumentali imponibili per opzione si applica il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), con conseguente obbligo di assolvere il tributo a carico dell’acquirente (articolo 17, sesto comma, lettera a-bis, Dpr 633/1972), sempre che quest’ultimo sia un soggetto passivo d’imposta che agisce in quanto tale. Si ricorda che, qualora non sia stata esercitata l’opzione per l’imponibilità, non sarà possibile detrarre l’Iva pagata per l’acquisto dell’immobile e sarà pertanto necessario rettificare l'eventuale detrazione di cui si è fruito (circolare 12/2007).

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