A decorrere dal 26.6.2012 le cessioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti da più di 5 anni in luogo dell’esenzione possono essere assoggettate ad IVA previa opzione da parte del cedente da manifestare nell’atto di vendita.
Qualora fossero stati fatturati anteriormente al rogito acconti in regime di esenzione IVA, gli stessi devono essere considerati “cristallizzati” in base alla normativa allora vigente e di conseguenza non attratti nell’imponibilità scelta in sede di stipula dell’atto di compravendita.
Infatti se anteriormente alla stipula del rogito notarile viene pagato in tutto/parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data di pagamento limitatamente a quanto incassato.
Per effetto di quanto sopra esposto l’impresa edile fatturerà con IVA soltanto la parte di corrispettivo incassato in sede di saldo.