In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 12.2.2015, al fine di venire incontro alle richieste delle categorie professionali interessate, sarà possibile inviare dopo il 9.3.2015, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;- le provvigioni;- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
L'Agenzia delle Entrate non ha però precisato il termine finale di questo "periodo di tolleranza"; in attesa di ulteriori indicazioni, appare prudenziale procedere appena possibile all'invio delle certificazioni in esame.
Altra importante novità è la possibilità di non compilare la sezione della Certificazione Unica relativa ai dati assicurativi INAIL. L'indicazione di tali dati, infatti:- è stata inserita nella versione definitiva della Certificazione Unica;- non ha alcuna rilevanza ai fini della precompilazione dei modelli 730;- avveniva solo nell'ambito del modello 770 Semplificato e deve comunque essere effettuata anche nel 770/2015.
Infine, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che si possono non inviare le certificazioni relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi esenti; si tratta, ad esempio, di particolari borse di studio o di assegni ricerca, oppure delle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, o da rappresentanze diplomatiche e consolari.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia 15.1.2015 di approvazione della Certificazione Unica, non devono comunque essere inviate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia poiché il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.