Botta e risposta

mercoledì 05 febbraio 2014

Cedolare secca: rileva la posizione del conduttore

L’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto, a decorrere dal 2011, il regime della cedolare secca ovvero un regime di imposizione opzionale, alternativo a quello ordinario, che riguarda le locazioni di immobili abitativi. L’opzione per la cedolare secca comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. L’opzione può essere esercitata solo da soggetti persone fisiche e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E , “solo per gli immobili locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni …”. Nell’ambito della citata Circolare n. 26/E, con riferimento alla qualifica del conduttore, l’Agenzia ha escluso, dall’ambito di applicazione del regime in esame, i contratti di locazione stipulati con soggetti che “agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo,indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. Pertanto non è possibile beneficiare della cedolare con riferimento ai contratti che abbiano come conduttore imprese (ditta individuale, società, ecc.).

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