Botta e risposta

lunedì 06 gennaio 2014

Canoni di locazione : vietato l’uso del contante

La Legge di Stabilità 2014 prevede l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative non più in denaro. E’ infatti l’ articolo 1, comma 50 della legge , che introduce una deroga in tema di utilizzo del denaro contante che , come è noto , è (consentito sino a 999,99 euro. E’ previsto infatti che : “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.” Scopo dell’ intervento sarebbe quello di contrastare l’evasione fiscale nel campo delle locazioni immobiliari e le conseguenze sanzionatorie per eventuali violazioni non sono di poco conto: infatti, la misura oscilla dal 1% al 40% dell’importo trasferito. Si osservi, peraltro, che la norma si applica generalmente ai canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dall’esistenza del contratto, vuoi per il caso della mancanza legittima (locazioni transitorie turistiche, non superiori a 30 giorni), vuoi per il caso della mancanza totale del contratto.

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