Il credito è riconosciuto unicamente a chi ha un contratto di lavoro dipendente (pubblici e privati) e redditi assimilati (art. 50, c. 1 TUIR), quali:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Restano pertanto esclusi dal credito:
i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.