Nei confronti del professionista il condominio non deve effettuare la ritenuta d’acconto, secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/2010.
In pratica, l’ Amministrazione finanziaria ha specificato che, nel caso di servizi ed altre prestazioni (relative al recupero del patrimonio edilizio) per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36/50 per cento e 55/65 per cento , l’unica ritenuta applicabile è quella prevista dal Dl 78/2010.
Trattandosi di disposizione speciale, prevale sulla normativa ordinaria.
In pratica, quando un professionista fattura ad un condominio, che effettua i lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali suddette, sulla fattura non deve essere riportata la ritenuta normalmente applicata, di solito pari al 20 per cento.
Solo la banca dovrà applicare la ritenuta nella misura del 4 per cento. Infatti, la legge n. 111/2011 ha ridotto dal 10 al 4 per cento la ritenuta che la banche e le poste devono effettuare nel caso in rassegna.