Nell’ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65% .
Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo siano eseguiti interventi di ristrutturazione, agevolati ai fini del 36%-50%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico (ad esempio sostituzione serramenti), il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 65%.
Nel caso dell’esempio si applicherà la detrazione del 65% per le spese di sostituzione dei serramenti, a condizione che si conseguano i prescritti valori di trasmittanza termica previsti dal Dm 11 marzo 2011.
Naturalmente occorre che per le relative spese il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 50%, e che, nella fattura vengano individuate specificamente le spese relative ad uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando in ogni caso tutti gli adempimenti previsti per l'una e l'altra agevolazione.