Per i costi relativi alle autovetture l’art. 164, TUIR prevede, a decorrere dal 2013, la deducibilità nella misura del 20%.
A tale proposito come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E “posto che l'articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (indipendentemente dalla loro specifica natura …)… compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”.
Di conseguenza, gli interessi passivi riferiti al leasing avente ad oggetto un’autovettura sono deducibili nella misura del 20%, come peraltro gli interessi passivi riferiti al finanziamento contratto per l’acquisto.