L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3.10.2011, n. 99/E ha precisato che il meccanismo disciplinato dalla Circolare 23.12.2009, n. 56/E che prevede la riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati è espressamente riservato alle società disciplinate dall’art. 5, TUIR (società di persone e studi professionali) e non può essere esteso ai soggetti trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR.
In altre parole, ai soci / associati di società di persone e di studi professionali è consentito riattribuire le ritenute alla società / studio che le può utilizzare in compensazione nel mod. F24.
Il meccanismo in esame non è applicabile invece alle società di capitali che scelgono in via opzionale il regime di trasparenza in quanto come affermato nella citata Risoluzione n. 99/E “avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto trasparente all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata”.