La Legge di stabilità 2014 ha previsto che il prezzo pagato in occasione della firma di un contratto di compravendita non sarà più corrisposto direttamente dall’acquirente al venditore: l’acquirente depositerà, infatti, il corrispettivo nelle mani del Notaio rogante e il Notaio lo trasmetterà al venditore solo dopo che il contratto sia stato sottoposto alla prescritta pubblicità nei Registri Immobiliari o nel Registro delle Imprese.
È importante sottolineare che la norma, pur essendo entrata in vigore il 1 gennaio 2014, non è ancora operativa, in quanto è sospesa in attesa della pubblicazione di un regolamento attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato), previsto entro 120 giorni dal 1° gennaio 2014.
Pertanto gli atti di compravendita stipulati in questi giorni non devono ancora tener conto delle novità che illustreremo di seguito.