Le aree edificabili sono soggette al pagamento dell’Imu ed eventualmente anche della Tasi, secondo quanto previsto dal Comune.
Il limite complessivo del prelievo - come previsto dal co.667 dell’art.1 della L. n.147/13 - fa sì che la somma delle aliquote Tasi e Imu non possa essere normalmente superiore all’aliquota massima consen¬tita per l’Imu che è pari a 10,6 per mille.
Per l’anno d’imposta 2014, tuttavia, i Comuni a determinate condizioni hanno potuto superare tale limite dello 0,8 per mille, arrivando fino all’11,4 per mille.
Sia ai fini Imu che Tasi, non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’esercizio dell’attività agricola.
La conse¬guenza è che questi terreni - seppur urbanisticamente edificabili - sono assunti a tassazione ai fini dell’Imu in base al valore catastale e sono esclusi da Tasi.
Questa agevolazione si applica anche per i terreni in comproprietà di più persone, ma condotti anche da un solo comproprietario in possesso dei requisiti di coltivatore diretto o Iap (Circolare n.3/DF/12, paragrafo 7.3).