Botta e risposta

giovedì 14 maggio 2015

Affrancamento di quote e terreni

Riaperta la possibilità di rivalutare partecipazioni societarie e terreni ma a un costo raddoppiato. L’af¬francamento può riguardare anche i beni già rivalutati per effetto di precedenti norme agevolative. In questo caso, si può scomputare dall’importo dovuto quanto versato in precedenza. È consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato. Il principale beneficio dell’affrancamento consiste nel fatto che il nuovo valore assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini Irpef. Con particolare riferimento all’ipotesi di rideterminare il valore di acquisto dei terreni occorre una valutazione sull’effettiva convenienza di questa misura agevolativa. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sul valore periziato, infatti, non sempre rappresenta un vantaggio. È il caso, per esempio, di chi cede, a ridosso dell’inizio della lottizzazione, un terre¬no acquisito per successione. Dovendo confrontare il prezzo con il valore normale ad un data sostanzialmente coincidente con quella del trasferimento, è improbabile l’emersione di una plusvalenza. Un ulteriore aspetto da considerare è che il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In ogni caso, nell’ipotesi di corrispettivo inferiore al valore ridetermi¬nato, è possibile indicare nell’atto di cessione il valore periziato sul quale applicare le imposte d’atto ovvero pro¬cedere ad una nuova rivalutazione al ribasso in modo da allineare il valore periziato al corrispettivo di cessione (Circolare 1/E/13, paragrafo 4.1).

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