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“Decreto Energia”: RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI

  • di Luigi Mondardini

    Nuovo termine.

    È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all'1.1.2022.

    In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.

    L'imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

    • in unica soluzione entro il 15.11.2022;
    • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
    • 1° rata --> entro il 15.11.2022;
    • 2° rata --> entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
    • 3° rata --> entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

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