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Visto di conformità: limiti diversi per rimborso e compensazione

  • di Luigi Mondardini

    Rispetto al precedente limite di 15.000 , è stato innalzato a 30.000 Euro.

    Trentamila euro è il limite , rispetto al precedente di 15.000 euro, al  di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità, oltre all’esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR,  da parte del soggetto richiedente.
     
    Al di sopra della soglia di 30.000 euro   rimane necessaria , per la generalità dei soggetti passivi, della apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) nella dichiarazione annuale o nel modello TR.
     
    Inoltre occorre la  dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale .
     
    Per i soggetti in stato di “osservazione fiscale” (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi due anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni), in luogo del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva, è invece richiesto di prestare garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, alle condizioni di cui all’art. 38-bis comma 5 del DPR 633/72.
     
    Con riferimento all’eccedenza di IVA detraibile emergente dalla dichiarazione annuale 2017, dovrà essere disgiunta la frazione di credito IVA da utilizzare in compensazione rispetto alla frazione che verrà richiesta a rimborso.
     
    Infatti secondo la circ. Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014 n. 32, la soglia per il visto di conformità “deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi” .
     
    Tuttavia ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale, mediante F24,  resta dovuto il visto di conformità per i crediti il cui importo sia superiore a 15.000 euro annui ai sensi dell’art. 10 punto 7 del DL 78/2009. 
     
    Per i rimborsi vale, invece, il nuovo ammontare di 30.000 euro, al di sopra del quale è richiesto il visto di conformità (se non la garanzia).
     
    Inoltre si osserva che ai fini del visto di conformità per i crediti utilizzati in compensazione, il limite di 15.000 euro si applica conteggiando le sole eccedenze di credito emergenti dalla dichiarazione IVA annuale (mentre quelle derivanti dalle istanze trimestrali non sono soggette al visto) e riguarda il solo importo del credito effettivamente utilizzato in compensazione (e non quello indicato in dichiarazione).
     
    Mentre per i rimborsi, il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste (sia derivanti dai modelli TR presentati, sia dalla dichiarazione annuale) effettuate per l’intero periodo d’imposta, secondo quanto indicato nella circolare n. 32/2014.
     
    Tenuto conto di quanto sopra, si può ipotizzare il seguente esempio:
     
    - supponendo che l’importo del credito annuale IVA sia pari a 38.000= Euro utilizzato in compensazione e richiesto a rimborso nelle seguenti misure:
    Euro 13.000 per le compensazioni 
    Euro 25.000= a rimborso 
     
    In questo caso  non risulterebbe  necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione né ai fini del rimborso annuale, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia di 30.000 euro; né ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale del credito annuale, poiché non supera la soglia di 15.000 euro.
     

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