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Vidimazione annuale entro il 16.3

  • di Luigi Mondardini

    Va effettuato il versamento relativo ai libri sociali.

    La tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura (c.d. vidimazione) di libri e registri contabili obbligatori di cui all’art. 2421 c.c.  è dovuta per  S.p.a.; S.r.l.; Società consortili e Società in liquidazione ordinaria , ma non in caso di fallimento.
     
    Il versamento è dovuto entro il 16/03 di ciascun anno; pertanto  entro il 16 di questo mese, i soggetti suindicati devono versare la tassa di vidimazione per il 2017. 
     
    Per coloro che iniziano l’attività in corso d’anno, il versamento dovrà avvenire prima della dichiarazione di inizio attività.
     
    L’importo da versare   varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito e precisamente:
     
    - euro 309,87 se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione all’1/1/2017 non supera l’importo di 516.456,90 euro; 
     
    - euro 516,46 se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione all’1/1/2017 supera l’importo di 516.456,90 euro.
     
    Per coloro che sonno già in attività, e che quindi versano entro il 16 marzo, il pagamento deve avvenire con F24 (telematico) indicando come codice tributo “7085” e come anno di riferimento “2017”. 
     
    La tassa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. 
     
    Per chi inizia  l’attività in corso d’anno, il versamento deve avvenire tramite c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara- Bollatura numerazione libri sociali.
     
    In caso di omesso o insufficiente versamento, si rende applicabile la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro (art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72). 
     
    Si ritiene in ogni caso applicabile il ravvedimento operoso,  trattandosi di un tributo gestito dall’Agenzia delle Entrate. La sanzione va versata a parte con modello F23 (in cui indicare il codice ufficio “RCC”, la causale “SZ” e il codice tributo “678T”). Gli interessi, vanno invece versati insieme alla tassa omessa (F24 codice tributo 7085).
     
     

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