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Vidimazione annuale al 16 marzo

  • di Luigi Mondardini

    In scadenza il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali.

    Tale scadenza riguarda i soggetti già in attività all’1/1/2018. Per coloro  che  inizieranno l’attività in corso d’anno il versamento dovrà avvenire prima della dichiarazione di inizio attività.  La  tassa è dovuta per anno.
     
    La vidimazione è obbligatoria per:
     
    - società di captali : S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A.
    - società consortili e società in liquidazione ordinaria. 
    - le società sottoposte a procedure concorsuali qualora permanga l’obbligo della tenuta dei libri (da vidimare) di cui al codice civile. 
     
    L’ammontare , in misura forfettaria,  varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. 
     
    In particolare: 
     
    - l’importo è  pari ad euro 309,87 se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione all’/1/1/2018 è pari o inferiore a 516.456,90;
     
    - Euro 516,46 se supera l’importo di 516.456,90 euro.
     
    Per coloro già in attività al 1° gennaio 2018  il pagamento va eseguito con F24 telematico indicando il codice tributo “7085” e come anno di riferimento  il 2018.
     
    La tassa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente.
     
    Per chi  invece  ha iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2018 esegue il versamento esclusivamente tramite c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.
     
    L’omesso o insufficiente versamento del tributo in commento è ravvedibile versando 1/10 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono dal 1° al 30° giorno), 1/9 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono oltre il 30° giorno ma entro il 90°), 1/8 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono oltre il 90° giorno ma entro 1 anno), 1/7 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono oltre 1 anno ma entro 2 anni), 1/6 della tassa omessa (se la violazione è regolarizzata oltre i due anni), oltre agli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,3%).
     
     
    Si ricorda infine che l’ammenda va versata con modello F23 (in cui indicare il codice ufficio “RCC”, la causale “SZ”, il codice tributo “678T”) , mentre gli interessi, vanno invece, versati insieme alla tassa omessa (con F24 codice tributo 7085).
     

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