Ultimo giorno per inviare la comunicazione ex art.121 DL Rilancio.
E’ il termine per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito delle le spese sostenute nel 2021.
E’ un di carattere perentorio; senza opzione il contribuente potrà:
-
detrarre la prima quota in dichiarazione dei redditi
-
eventualmente cedere le rate residue di detrazione non fruite entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Come è noto la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi:
-
di recupero del patrimonio edilizio
-
efficienza energetica
-
rischio sismico
-
impianti fotovoltaici
-
colonnine di ricarica
deve essere inviata all’Amministrazione Finanziaria, esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
L’Enea conferma che per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura , le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60%, le cui fatture siano emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31 dicembre 2021, possono essere trasmesse entro il 16 marzo 2022 .
Si ricorda che per gli interventi di efficientamento energetico l’opzione può essere inviata solo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista.
Secondo l’Enea il tecnico asseveratore dovrà espressamente indicare che “lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021”.
In definitiva l’Enea conferma la possibilità che il SAL, maturato entro il 31 dicembre 2021, sia certificato oltre il termine dell’esercizio, ma in tempo utile per effettuare la comunicazione avente ad oggetto l’opzione che scade il 16 marzo 2022.
Sempre in tema di comunicazione, con riferimento agli interventi “ordinari” di cui all’articolo 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020, è opportuno ribadire che l’asseverazione della congruità dei prezzi prevista dal comma 1-ter non deve essere accompagnata da una polizza fideiussoria appositamente istituita, essendo sufficiente quella di responsabilità civile prevista per l’ordinario esercizio dell’attività professionale.
Pertanto ,ferma restando l’obbligatorietà di asseverazione per la congruità dei prezzi, nessuna polizza assicurativa “speciale" è richiesta al tecnico abilitato.