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Versamento IVA: risoluzione Ag. Entrate

  • di Luigi Mondardini

    Confermata la possibilità di differire al 30 luglio il versamento.

    Lo precisa l’Agenzia delle Entrate  con la risoluzione n. 73 de  20 giugno 2017.

    Il versamento al 30 luglio  del saldo annuale IVA va maggiorato  dello 0,4%.

    Per i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare, è stato  precisato che possono avvalersi del differimento del versamento del saldo annuale IVA previsto per i soggetti passivi “solari”.

    L’art. 7-quater comma 20 del DL 193/2016 ha eliminato la  possibilità di presentare, dal 2017, la dichiarazione annuale IVA in forma unificata.

    I nuovi termini di versamento ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, come modificati dallo stesso DL 193/2016, sono fissati i:

    - al 30 giugno di ogni anno, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati);

    - per i soggetti IRES, all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi lo approva oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

    I soggetti passivi IVA che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare (ai fini delle imposte dirette) possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, avvalendosi del differimento previsto dall’art. 6 del DPR 542/99.

    In ogni caso, il differimento del versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (quindi dell’1,6%, per il differimento al 30 giugno).


    Inoltre è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio la scadenza del saldo IVA corrispondendo, sulla somma dovuta al 30 giugno, comprensiva quindi della suddetta maggiorazione dell’1,6%, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

    In caso di compensazione nel modello F24 del saldo IVA con crediti disponibili, la maggiorazione dello 0,4%, per ogni mese o frazione di mese di differimento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo, si applica solo sulla parte di debito IVA non compensato.

    I soggetti passivi IVA, i quali si avvalgono della possibilità di differire il pagamento del saldo annuale IVA dal 16 marzo al 30 giugno, corrispondendo sulle somme dovute la suddetta maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso, possono:

    - rateizzare l’importo da versare a partire dal 30 giugno;

    - compensare i debiti e i crediti che emergono dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli a titolo di IVA e imposte dirette, con la facoltà di rateizzare in questo caso l’eventuale debito residuo.

    - in caso di ulteriore differimento al 31 luglio 2017, la rateizzazione decorrerà da quest’ultima data.

     

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