Lo prevede la Circolare n. 9/E .
Sono considerati regolarmente effettuati i versamenti nei confronti di Pubbliche amministrazioni scaduti il 16.3.2020, prorogati al 20.3.2020 dall’art. 60, DL n. 18/2020, se eseguiti entro il 16.4.2020 senza sanzioni ed interessi.
Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.
I versamenti scaduti il 16.3 e prorogati al 20.3.2020 erano relativi a:
- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.