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Versamenti fiscali: proroga

  • di Luigi Mondardini

    Ma solo con calo di ricavi e compensi.

    La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, viene allungata  fino al 16 aprile, considerando tempestivi i versamenti entro questa data.

    Viene poi prevista la sospensione per i mesi di  aprile e maggio a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione dei:

    - versamenti delle ritenute

    - dei contributi assistenziali e previdenziali

    - dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente

    - dell’Iva

    La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019 ma solo se:

    - si verifichi un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

    Per i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50milioni la percentuale di calo deve essere del 50%, invece del 33 per cento.

    La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.

    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in cinque rate mensili da giugno.

    Per i contribuenti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel 2019, le somme percepite ad aprile e maggio 2020, per:

    - redditi di lavoro autonomo

    - altri redditi

    - per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

    non saranno assoggettate dal sostituto d'imposta alle ritenute d’acconto, a condizione che nel mese prima i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

    In queste ipotesi i contribuenti omettono l’indicazione della ritenuta in fattura.

    Chi si avvale dell’opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».

    Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio.

    Certificazioni uniche:  differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche.

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