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Versamenti entro lunedì 18 luglio maggiorati dello 0,4% a titolo di interessi

  • di Luigi Mondardini

    Sono i contribuenti senza studi di settore.

    In particolare:

    - le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;

    - coloro che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;

    -  i  contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;


    - i contribuenti per i quali trovano applicazione “ i parametri “ , in quanto per l’attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;


    -  gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

    A costoro  non si applica la proroga e dunque  scade lunedì 18 luglio 2016  il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016.

    Il saldo per il 2015 e l’eventuale primo acconto per il 2016 va maggiorato  dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

    Viceversa rientrano  nella proroga:

    - i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro) o cause di inapplicabilità degli studi stessi;

    - i c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;

    - i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione.

    Per tali soggetti, il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% è scaduto lo scorso 6 luglio, mentre per il pagamento con la suddetta maggiorazione c’è tempo fino al prossimo 22 agosto.


    Per  contribuenti che non beneficiano della proroga,  titolari di partita IVA, e  che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 in forma unificata con il modello UNICO 2016 e non hanno ancora effettuato il versamento del saldo IVA relativo allo scorso anno:


    - l’importo dovuto deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2016 (termine ordinario di versamento del saldo IVA 2015) e fino al 16 giugno 2016 (termine ordinario per i versamenti di UNICO 2016), quindi dell’1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno);

    - sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,2% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 17 giugno al 18 luglio 2016 (la maggiorazione totale applicabile al saldo IVA è quindi pari all’1,6048%).

    Se il prossimo 18 luglio il contribuente titolare di partita IVA versa solo la prima rata, la seconda rata va versata entro il 22 agosto (per effetto del differimento previsto per il periodo feriale, tenendo conto altresì che il 20 agosto cade di sabato).

    Se, invece, il contribuente che rateizza non è titolare di partita IVA, la seconda rata scadrebbe il 31 luglio, ma dato che quest’anno cade di domenica, viene anch’essa differita al 22 agosto, in quanto si beneficia  di un primo differimento a lunedì 1° agosto;  poiché dal 1° agosto si applica la sospensione feriale, di un secondo differimento al 20 agosto;infine essendo il  20 agosto sabato, si passa a lunedì 22 agosto.

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