Introdotte modifiche al regime relativo all’utilizzo del contante.
L’art. 49, del Decreto antiriciclaggio dispone :
-
che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (importo come vedremo modificato).
-
Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
Modifiche introdotte dal legislatore con il Decreto fiscale 2020
La norma contenuta nel Decreto fiscale 2020 introduce le modifiche all’art. 49 del Decreto antiriciclaggio finalizzate a ridurre il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il generale divieto di utilizzo del contante oltre un certo valore soglia è accompagnato da specifiche deroghe applicabili agli operatori del settore del commercio al minuto e del turismo, i cui operatori possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un’apposita procedura.
Pagamenti elettronici mediante POS tramite piattaforma elettronica
Dunque, il perimetro soggettivo dell’obbligo è chiaro: oltre al comparto P.A., tutte le società di capitali e/o persone, nonché le ditte individuali e i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di vendita di prodotti, o prestano servizi (anche professionali) ai consumatori persone fisiche nella loro sfera personale, sono tenuti a mettere a loro disposizione strumenti idonei al pagamento elettronico.
In sostanza si tratta di bar, ristoranti, commercianti al minuto, CED, tutti i liberi professionisti iscritti o meno ad un Albo, piccoli artigiani, ecc.
Novità contenuta nel Decreto fiscale 2020 su certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
Si stabilisce che gli esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante i sistemi di incasso che utilizzino mezzi di pagamento elettronico, quali carte di credito o di debito.
L’art. 5 del CAD sancisce l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico (con alcune esclusioni riguardanti le società quotate) e i gestori di servizi pubblici, in relazione ai servizi di pubblico interesse, di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici (incluso l’utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico).
Abrogata la norma sulle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
Brevemente si ricorda che l’art. 23, rubricato«Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito» è stato soppresso durante la conversione in legge.
Il testo prevedeva l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.
L’importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.