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Uso del contante, soglia di 3.000 Euro, ma non sempre

  • di Luigi Mondardini

    Il limite all’utilizzo del denaro contante ha subito, dal 2008 ad oggi, variazioni considerevoli.

    La  Legge di stabilità 2016  lo ha innalzato da euro 999,99 a euro 2.999,99. 
     
    A partire dal 1 gennaio 2016, quindi, è vietato il trasferimento di contante, libretti di deposito bancari/postali al portatore, titoli al portatore se l’oggetto ha un valore complessivo superiore a euro 2.999,99, anche se effettuato con più pagamenti artificiosamente frazionati.
     
    Il nuovo limite di euro 2.999,99 è anche previsto per:
     
    canoni di locazione di immobili abitativi;
    filiera dei trasporti;
    cambiavalute.
     
    Rimane però immutato il limite già in vigore al 31 dicembre 2015, euro 999,99, per:
     
    assegni e vaglia postali/cambiari (indicazione del beneficiario e della clausola “Non trasferibile”);
    saldo libretti di deposito al portatore;
    pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni;
    money transfer.
     
    Chi trasgredisce è punito con pesanti sanzioni amministrative quantificate come segue:
    dall’1% al 40% dell’importo trasferito, se compresa tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00 (minimo euro 3.000,00);
    dal 5% al 40% dell’importo trasferito, se superiore a euro 50.000,00 (minimo euro 3.000,00).
     
    Non è applicabile il c.d. favor rei.
     

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