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Unico 2016: arriva la proroga

  • di Luigi Mondardini

    Ufficializzata la proroga con il Comunicato Stampa del Mef del 14.06.2016.

    Si riferisce ai  versamenti di UNICO 2016 per i contribuenti che esercitano attività  per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Effetto della proroga è la possibilità di  effettuare i versamenti dovuti entro il 06 Luglio 2016 invece che provvedervi entro il prossimo 16 giugno.

    Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

    La proroga riguarda esclusivamente i soggetti interessati dagli studi di settore:

    -         persone fisiche , imprenditori o lavoratori autonomi,  che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore;

    -         soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore ;  

    -         L’operatività della proroga prescinde dell’effettiva applicazione dello studio di settore e pertanto riguarda anche i soggetti interessati da una causa di esclusione/inapplicabilità, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/

    -         La proroga si estende  anche ai soggetti titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore, ossia ai collaboratori impresa familiare,  soci di società di persone,  soci di associazioni professionali e  soci di società di capitali trasparenti. 

    -         Rimane in ogni caso l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569. 

    Occorre che i soggetti siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP 2016, entro il 16.6.2016.

    Pertanto non possono  fruire della proroga  le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%). 

    Grazie alla prorogo sono quindi differiti:

    -         versamento del saldo 2015 e dell’acconto 2016 di IRPEF, IRES e IRAP

    -         quelli  relativi a: addizionali IRPEF; saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;

    -         contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);

    -         cedolare secca;

    -         acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;

    -         IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga.

    -         diritto CCIAA 2014 dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”. 

     

     

     

     

     

     

     

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