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Turisti UE/Extraue: uso del contante

  • di Luigi Mondardini

    Dal 2019 è aumentato da € 10.000 a € 15.000 il limite.

    Si tratta dell’uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da parte di turisti stranieri presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.).

    Per  usufruire della deroga rispetto al limite di € 3.000 all’uso del contante, il cedente / prestatore deve porre in essere alcuni specifici adempimenti .

    Come noto il  trasferimento di denaro contante / titoli al portatore in euro o in valuta estera è soggetto al limite, attualmente fissato a € 3.000.

    La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, a prescindere dalla relativa causa / titolo.

    Per gli acquisti effettuati presso specifici operatori da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia) è prevista una deroga alla predetta limitazione all’uso del contante, individuando una soglia più elevata (€ 10.000) oltre la quale tale utilizzo non è consentito.

    La Finanziaria 2019, a decorrere dall’1.1.2019, ha:

    • innalzato il limite portandolo  a € 15.000
    • esteso l’applicazione della previsione alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana con residenza all’estero.

    Ora tra i soggetti beneficiari rientrano, oltre ai cittadini extraUE, anche quelli di Stati UE / appartenenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),  residenti “fuori del territorio dello Stato”.

    L’aumento del limite all’uso del contante riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in Italia, nei confronti dei suddetti soggetti, da parte di:

    -  commercianti al minuto

    - soggetti assimilati  , quali, ad esempio, alberghi e ristoranti, gioiellerie, negozi di abbigliamento, per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente

    -  agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso” e servizi connessi.

    La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni nei confronti di soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario di € 3.000 per la regolazione in contanti.

    Per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere alcuni  adempimenti:

    • Inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello , indicando, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente / prestatore.
    • Tale comunicazione va inviata  prima di effettuare le predette operazioni,  in via telematica direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato.
    • A seguito dell’invio, l’Agenzia delle Entrate, come di consueto, rilascia apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.
    • Acquisire dal cliente: fotocopia del passaporto, nonché  autocertificazione  attestante  la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano),  la residenza (non italiana).
    • Versare quanto incassato sul proprio c/c (indicato nella comunicazione) il primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca / Posta copia della ricevuta di invio della predetta comunicazione.

    Per le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 permane il divieto del trasferimento di denaro contante.

     

    Va evidenziato che, relativamente alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a 14.999,99, è previsto  in capo ai predetti operatori, l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate  utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente,  da inviare entro il 10.4 dell’anno successivo da parte dei contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.

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