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Trimestrali IVA: più tempo per registrare le fatture .

  • di Luigi Mondardini

    Lo prevede la legge di bilancio 2021.

    La legge di bilancio 2021 modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA che, su opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.

    Viene, infatti, consentita l’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

    Ad esempio: una fattura emessa in data 25 marzo 2021  in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere :

    • registrata entro il più ampio termine del 30 aprile 2021
    • concorrerà quindi alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale, è il 17 maggio 2021 (il 16 maggio è una domenica) .

    Si ricorda che la facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale è consentita ai soli soggetti passivi che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a:


    - 400.000 euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

    - 700.000 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

    Anche se non espressamente precisato dalla norma della legge di bilancio 2021, dovrebbero essere allineati, al nuovo termine di registrazione fissato nella fine del mese successivo, per i soggetti passivi “trimestrali”, anche i termini per l’emissione delle fatture differite di cui all’art. 21 comma 4 lett. a), c) e d) del DPR 633/72.

    Si tratta delle fatture differite per cessione di beni scortate da DDT, per le prestazioni di servizi identificate da idonea documentazione, nonché per le prestazioni di servizi “generiche” rese e ricevute con controparti Ue.

    Per quanto concerne le fatture ricevute, tali documenti di acquisto devono essere annotati ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72:
    - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA;


    - comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

    Rappresentano un’eccezione al criterio appena descritto le fatture “a cavallo d’anno”, ossia le fatture emesse dal cedente o prestatore per operazioni effettuate in un anno e ricevute dal cessionario o committente l’anno successivo.


    L’art. 1 del DPR 100/98, infatti, stabilisce che, in tale contesto, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La norma da ultimo citata esclude espressamente “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

    Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.

     

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