Il 7.3.2016 è il termine per i sostituti d'imposta o gli intermediari incaricati.
Tali soggetti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2016, relative alle somme corrisposte nel 2015.
A tal fine, occorre compilare il nuovo modello "ordinario" costituito:
- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli (tale quadro deve essere compilato in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con compilazione dei dati fiscali, qualora la suddetta "sede telematica" non sia ancora stata comunicata; se, invece, si intendono variare i dati già comunicati occorre compilare e trasmettere lo specifico modello "CSO");
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali, dati assicurativi INAIL e annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
Nella Certificazione Unica 2016 è richiesta l'indicazione, nel prospetto "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico", del codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
L'obbligo di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2016 riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato per le quali l'Agenzia ha, tuttavia, concesso la possibilità di invio entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2016 Semplificato (attualmente stabilito all'1.8.2016, in quanto il 31 luglio cade di domenica), senza applicazione di sanzioni.