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Trasmissione corrispettivi in assenza di registratore

  • di Luigi Mondardini

    L’Agenzia delle Entrate ha definito le relative modalità.

    Per coloro  che,non disponendo alla data dell’1.7.2019 di un registratore telematico, a seguito della moratoria delle sanzioni fino al 31.12.2019, effettuano

    l’adempimento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sono stati messi a disposizione  dall’Agenzia tre servizi:

     

    1. servizio web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” che consentirà l’upload (caricamento) di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata oppure di un file compresso contenente i dati dei corrispettivi delle singole giornate;

     

    2) servizio web disponibile nel citato portale che consentirà la compilazione dei dati dei corrispettivi giornalieri;

     

    3) invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo HTTPS o SFTP.

     

    Il c.d. “Decreto Crescita”, recentemente convertito in legge, ha fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia tramite i registratori telematici.

     

    Restano in ogni caso fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.

     

     

    E’ stato altresì previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, la non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

     

    L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 29.6.2019 n. 15/E ha dunque  fornito  chiarimenti in merito alla moratoria in esame precisando che i soggetti obbligati dall’1.7.2019, non ancora in possesso di un registratore telematico, possono :

     

    • adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale;

     

    • trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

     

    Tale facoltà è riconosciuta fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria (31.12.2019 per i soggetti con obbligo dall’1.7.2019).

     

     

    Con il Provvedimento 4.7.2019, l’Agenzia ha definito le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli operatori che, non disponendo ancora di

    un registratore telematico, si avvalgono della moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo ed effettuano l’adempimento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

     

    I  servizi / sistemi sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29.7.2019 e utilizzabili soltanto nel periodo “transitorio” ossia dall’1.7 al 31.12.2019 per i soggetti che, avendo realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000, sono tenuti all’applicazione anticipata dell’obbligo in esame;  dall’1.1 al 30.6.2020 per i restanti soggetti.

    Riepilogando:

    • in caso di Registratore telematico  non disponibile /non messo in servizio
    • occorre: effettuare il rilascio dello scontrino fiscale tramite registratore il  registratore di cassa o emettere la ricevuta fiscale;
    • inviare i  corrispettivi giornalieri entro il mese successivo all’Agenzia delle Entrate .
    • avvalendosi  del servizio web di upload,oppure delservizio web di compilazione, oppure del  protocollo HTTPS o SFTP
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