Riaperta la relativa disciplina.
Si tratta dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Mutuando nell’attuale contesto le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26 , possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:
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sia alla data del 31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
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sia alla data dell’1.1.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2019, abbia cessato la propria attività d’impresa prima dell’1.1.2020, in quanto in quel caso il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera privata si è già verificato.
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione.
Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.
Gli immobili oggetto dell’agevolazione devono essere posseduti al 31.10.2019 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2020.
Il regime agevolativo in commento prevede:
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l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
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la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26 , l’estromissione agevolata può essere effettuata anche nell’ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell’immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.
Per le estromissioni perfezionate ai sensi dell’art. 1 co. 690 della legge di bilancio 2020: l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2020 e il 31.5.2020, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili).
Gli effetti dell’estromissione decorrono dall’1.1.2020; l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2020 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2021.