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Terreni e partecipazioni: rivalutazione nuovamente possibile

  • di Luigi Mondardini

    Possibile rideterminazione dei valori.

    la Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato nuovamente al 30.06.2017 la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di  terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e  partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto?alla data del 1.1.2017 e “non”  in regime di impresa da persone fisiche,società semplici, associazioni professionali ed Enti non commerciali.
     
    Per poter procedere con la rivalutazione dei beni in questione occorre la  redazione della perizia di stima del bene individuato ed il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del valore rivalutato, il tutto da effettuarsi entro il 30.06.2017 .
     
    Per la perizia, ci si rivolgerà per i terreni a ingegneri, geometri, architetti, agronomi ecc.. nel caso di partecipazioni sarà necessario rivolgersi invece a  dottori commercialisti, ragionieri, revisori legali dei conti. 
     
    Si ricorda che  una partecipazione è “ non qualificata” se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale. 
     
    E’ viceversa “qualificata”  se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale. 
     
    In merito alla rivalutazione dei terreni, è possibile  rivalutare i terreni posseduti in comunione pro indiviso anche solo per volontà di alcuni e non tutti i comproprietari. 
     
    Nel caso di terreni in parte edificabile ed in parte agricoli è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile senza la necessità di dover provvedere a nuovo accatastamento per la separazione delle due entità. 
     
    Anche per le partecipazioni è possibile  una rivalutazione parziale; viceversa non è utilizzabile  il valore rivalutato nell’ipotesi di recesso , quando è la  società a provvedere alla liquidazione della quota al socio. 
     
    Ai fini della rivalutazione  è previsto il versamento dell’imposta, alternativamente in una  unica soluzione entro il 30.06.17 oppure in  tre rate (  30.06.17 - 30.06.2018 e 30.6.2019 , con maggiorazione degli interessi del 3%.
     

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