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Tempo di bilanci: le proroghe

  • di Luigi Mondardini

    Deroga al termine di ordinario.

    La data per l’approvazione dei bilanci è stata estesa  da 120 a 180 giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio.

     

    Il codice civile, agli artt. 2423 e seguenti, disciplina le fasi per la formazione e per l’approvazione del bilancio:

     

    • progetto di bilancio: nei 30 giorni che precedono la data fissata per l’adunanza dei soci, l’organo amministrativo predispone ed approva il progetto di bilancio,  accompagnato dalla Relazione sulla gestione riepilogativa dei principali avvenimenti dell’esercizio;

     

    • il progetto di bilancio:  va inviato agli organi di controllo e/o revisione per la predisposizione delle relative relazioni entro il termine di 15 giorni dall’Assemblea dei soci;

     

    • assemblea dei soci :  per l’esame e la delibera di approvazione del bilancio il termine è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;

     

    • deposito: nei 30 giorni successivi infine  occorre procedere con il deposito del bilancio, delle Relazioni, del verbale di approvazione presso il Registro delle imprese.

     

    • Distribuzione utili: nel  caso di delibera di distribuzione di utili, occorrerà  effettuare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del verbale di assemblea nei 20 giorni successivi alla  data del verbale medesimo.
       

    Con l’approvazione del  decreto “Cura Italia”  è stato concesso il maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio, indipendentemente dall’inserimento o meno negli statuti sociali delle previsioni di cui agli artt. 2364, c. 2, (per s.p.a. e s.a.p.a.) e 2378-bis, c. 1, del c.c.

     

    In pratica:

    • per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare l’assemblea dei soci dovrà essere convocata entro il prossimo 28 giugno; inoltre è stata concessa la possibilità di svolgere l’assemblea dei soci attraverso mezzi di telecomunicazione e, quindi, di esprimere i voti in modalità elettronica o per corrispondenza anche se ciò  non è previsto  dallo Statuto.

     

    Viceversa non è stata disposta alcuna proroga del termine per il deposito dei bilanci e degli atti collegati che pertanto risulta fissato nei 30 giorni dalla data di approvazione da parte dei soci.

     

     

     

     

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