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Tempi di bilanci: termini da rispettare

  • di Luigi Mondardini

    Assemblea da convocare entro il termine stabilito dallo statuto.

    In ogni caso entro  120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
     
    Lo statuto può prevedere  un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno o 28 giugno per gli anni bisestili), e cioè  “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.
    In pratica l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2016 va convocata entro il 30 aprile 2017 o, in caso di termine differito, entro il 29 giugno 2017.
     
    Le “particolari esigenze”   devono essere riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine di 120 giorni  ; inoltre le ragioni del differimento devono essere segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione ovvero in nota integrativa, qualora sia redatto il bilancio in forma “abbreviata”.
     
    Sono state individuate diverse circostanze che potrebbero configurare le “particolari esigenze” previste dalla norma per la proroga dei termini.
     
    Si tratta dei seguenti casi: 
     
    - esistenza di sedi operative distaccate, anche all’estero, ciascuna dotata di autonomia contabile; 
    - esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, furti, incendi); 
    - partecipazione della società a operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale (ad esempio, fusione, scissione, conferimento, etc.); 
    - esistenza di patrimoni destinati a specifici affari; 
    - presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto; 
    - variazione dei sistemi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione; 
    - dimissioni, malattie o comunque assenza di amministratori, direttori generali, responsabili amministrativi o altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio d’esercizio; 
    - recepimento, ai fini della predisposizione del bilancio, dei principi contabili internazionali; 
    - necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) da parte del committente.
     
    La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori ex articolo 2392 cod. civ. 
     
    Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in materia di bilanci 2016, in base alle conclusioni cui è pervenuta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” del CNDCEC, potrebbero rappresentare una giustificazione dell’utilizzo del maggior termine di 180 giorni, nel caso detto termine sia inserito negli atti costitutivi e/o negli statuti sociali.
    Infine secondo Assonime altro motivo  di rinvio nell’approvazione del bilancio potrebbe essere, infine, la riapertura della rivalutazione dei beni d’impresa ad opera della legge di Bilancio 2017, da effettuare per i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2016. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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